1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia s'impegna a fornire alla Comunita' precisi dati statistici sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorita' a norma dell'articolo 1. I dati in questione vengono trasmessi alla Comunita' entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche. 2. La Comunita' s'impegna a fornire alle autorita' dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia precisi dati statistici sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri per i prodotti elencati nell'appendice I. I dati in questione vengono trasmessi alle autorita' dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-2-allegato-i-art2 · fonte su Normattiva