[1]Attuazione del presente protocollo

[2]1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari della Serbia importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee. La Serbia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~protocollo-3-art37 · fonte su Normattiva