due Parti Contraenti si impegneranno e considerare la possibilita' di porre allo studio la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verra' regolamentata da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti convocato, per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 6 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-27;262~accordo-art9 · fonte su Normattiva