due Parti si impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi ordinamenti e programmi dell'istruzione universitaria, e ad esaminare la possibilita' di concordare criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio rilasciati dalle Universita' o dagli Istituti universitari dei due Paesi, anche ai fini di eventuali accordi in tale campo tra i rispettivi organismi competenti.

Testo vigente dal 10 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287~accordo-art9 · fonte su Normattiva