Le Parti Contraenti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le Parti Contraenti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Testo vigente dal 2 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;94~accordo-art7 · fonte su Normattiva