1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verra' risolta, per quanto e' possibile, tramite negoziati fra le Parti in causa. 2. Ogni controversia che non venga risolta per via di negoziati sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti tra le quali e' sorta la controversia e sara' rinviata di conseguenza ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Se entro tre mesi a partire dal giorno della richiesta di arbitrato le Parti in causa non raggiungono un accordo per la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque delle Parti potra' rivolgersi al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite chiedendo di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rinviata per la soluzione. 3. La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' del paragrafo precedente sara' vincolante per le Parti contraenti in causa.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art15 · fonte su Normattiva