[1]Articolo XII

[2]Soluzione delle controversie

[3]1. Ogni controversia sorta fra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, sara' oggetto di negoziazioni fra le Parti interessate: 1. Se questa controversia non puo' essere risolta nel modo previsto al paragrafo I del presente Articolo, le Parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di Arbitrato dell'Aja, le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dal lodo arbitrale.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artxii · fonte su Normattiva