[1]Articolo XII
[2]Soluzione delle controversie
[3]1. Ogni controversia sorta fra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, sara' oggetto di negoziazioni fra le Parti interessate: 1. Se questa controversia non puo' essere risolta nel modo previsto al paragrafo I del presente Articolo, le Parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di Arbitrato dell'Aja, le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dal lodo arbitrale.
Testo vigente dal 4 marzo 2006
