Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, che le disposizioni applicate, sia ai mezzi di trasporto speciali che alle temperature, alle quali devono essere mantenute alcune derrate durante il trasporto, potranno essere piu' severe di quelle previste dal presente Accordo, in considerazione di condizioni climatiche particolari. Tali disposizioni verranno applicate solo ai trasporti internazionali fra le Parti contraenti che abbiano concluso gli accordi bilaterali o multilaterali di cui al presente articolo. I testi di tali accordi verranno comunicati al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale li comunichera' alle Parti contraenti del presente Accordo, le quali non siano firmatarie di tali accordi.

Testo vigente dal 6 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;264~accordo-art7 · fonte su Normattiva