BILATERALE E MULTILATERALE Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art8 · fonte su Normattiva