[1]- Principi di finanziamento

[2]1. Le spese dell'Eumetsat comprendono i costi relativi ai servizi forniti dai contraenti o fornitori, nonche' le spese dell'Eumetsat necessarie allo svolgimento delle funzioni che le sono state conferite. 2. Le spese dell'Eumetsat sono coperte dai contributi finanziari degli Stati membri e da altri eventuali introiti dell'Eumetsat. 3. Ogni Stato membro versa all'Eumetsat un contributo annuo in valute convertibili, in base alla tabella che figura all'Allegato II. Le modalita' di versamento dei contributi sono fissate dal regolamento finanziario. 4. Se, dopo la data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'articolo 16, uno Stato membro cessa di essere parte alla Convenzione o uno Stato vi aderisce, il Consiglio ne esamina le conseguenze e adotta le misure appropriate. Inoltre, la tabella dei contributi di cui all'Allegato II potra' essere la giornata su base di proporzionalita'. 5. Il regolamento finanziario stabilisce la procedura da applicare in caso di mancato versamento di contributi da parte di uno Stato membro, nonche' gli oneri a carico dello Stato membro in mora. 6. Il Consiglio puo' accettare contributi volontari, in contanti o in altra forma, a condizione che siano offerti per scopi compatibili con gli obiettivi, l'attivita' e i principi di gestione dell'Eumetsat.

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art9 · fonte su Normattiva