d'informazione sui brevetti
- 1)L'Ufficio internazionale puo' fornire servizi (denominati nel presente articolo "servizi d'informazione"), dando informazioni tecniche nonche' altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente di brevetti e di domande pubblicate.
- 2)L'Ufficio internazionale puo' fornire questi servizi d'informazione sia direttamente sia per il tramite di una o piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali esso abbia potuto concludere accordi.
- 3)I servizi d'informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l'acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il "know-how" pubblicato disponibile.
- 4)I servizi d'informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L'Assemblea puo' decidere l'estensione di detti servizi ad altri interessati. 5-a) Ogni servizio deve essere fornito ai governi degli Stati contraenti a prezzo di costo; tuttavia se si tratta di governi di Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, il servizio e' fornito a un prezzo inferiore a quello di costo qualora la differenza possa essere coperta dai benefici realizzati sulla prestazione di servizi a destinatari che non siano governi di Stati contraenti o dai mezzi menzionati nell'articolo 51.4).
- b)Il prezzo di costo di cui al comma a) deve essere inteso come importo delle spese che si aggiungono a quelle che l'ufficio nazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale debbono comunque sostenere per svolgere i loro compiti.
- 6)I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che potra' istituire a tal fine.
- 7)Se lo stima necessario, l'Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo 5).
Testo vigente dal 7 giugno 1978
