[1]- Il bilancio preventivo

[2]1. Il bilancio preventivo e' stabilito in unita' di conto europee (UCE), definite dal Regolamento finanziario delle Comunita' europee n. 3180/78 del 18 dicembre 1978. 2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 3. Il bilancio preventivo annuo dell'Eumetsat e' stabilito per ogni esercizio finanziario prima dall'apertura di quest'ultimo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le entrate e le uscite iscritte nel bilancio preventivo devono compensarsi. 4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(b), il bilancio preventivo di ogni esercizio come pure, eventualmente, i bilanci supplementari e di rettifica. 5. L'approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio comporta:

  • a)l'obbligo, per ogni Stato membro, di mettere a disposizione dell'Eumetsat i contributi finanziari fissati nel bilancio preventivo.
  • b)l'autorizzazione, per il Direttore, di assumere gli impegni e di effettuare le spese nei limiti dei corrispondenti crediti autorizzati. 6. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo non e' stato ancora approvato dal Consiglio, il Direttore puo', mensilmente, assumere gli impegni e procedere alle spese, capitolo per capitolo, nel limite di un dodicesimo dei crediti stanziati nel preventivo dell'esercizio precedente e sempreche' questo provvedimento non abbia come effetto di mettere a disposizione crediti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio preventivo. 7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alla tabella di cui all'Allegato II, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6. 8. Le disposizioni finanziarie e le procedure contabili figurano in dettaglio nel regolamento finanziario approvato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b).

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art10 · fonte su Normattiva