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I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.

Testo in vigore dal 2 agosto 1989 al 1 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1989-07-28;267~art2 · fonte su Normattiva