Accertamenti (articolo 27, commi da 9 a 14, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) 1. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' per le dichiarazioni IVA delle imprese di piu' rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione. 2. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a cento milioni di euro. 3. Il controllo sostanziale previsto dal comma 1 e' realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali. 4. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, proposte dalle imprese indicate nel comma 2 sono presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al comma 1. 5. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 1 a 4, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni e i poteri previsti dalle disposizioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III, della presente parte II, sono demandati in quanto compatibili alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6. Alle strutture di cui al comma 5 sono demandate le attivita':

  • a)di liquidazione prevista dagli articoli 243 e 276;
  • b)di controllo formale previsto dall'articolo 245;
  • c)di controllo sostanziale relativa ai periodi per i quali siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 293;
  • d)di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
  • e)di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
  • f)di rimborso in materia di imposte dirette, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art337 · fonte su Normattiva