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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983:

[8]«Omissione nei certificati del casellario giudiziale delle condanne per reati commessi per fine nazionale».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 29 novembre 1928 - Anno VII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Rocco.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco:

Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-11-29;2686~art1 · fonte del testo