Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 14 febbraio 1983
