Le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 14 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-02-12;27~art4 · fonte su Normattiva