Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 22 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;265~art4 · fonte su Normattiva