[1]DEI RISCHI

[2]1. Le valutazioni dei rischi intrapresi in forza del presente Protocollo sono effettuate secondo metodi scientifici comprovati, conformemente all'allegato III ed in considerazione dei metodi approvati di valutazione dei rischi. Tali valutazioni si basano come minimo sulle informazioni fornite conformemente all'articolo 8, e su altre prove scientifiche disponibili che consentono di determinare e di valutare i potenziali effetti sfavorevoli degli organismi viventi modificati sulla conservazione e l'utilizzazione duratura della diversita' biologica, tenendo conto altresi' dei rischi per la salute umana. 2. La Parte importatrice si accerta che sia effettuata una valutazione di rischi per prendere una decisione ai sensi dell'articolo 10. Essa puo' esigere che l'esportatore proceda alla valutazione dei rischi. 3. Il costo della valutazione dei rischi e' a carico dell'autore della notifica se la Parte importatrice lo esige.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art15 · fonte su Normattiva