[1]ED INTESE BILATERALI, REGIONALI E MULTILATERALI

[2]1. Le Parti possono concludere accordi ed intese bilaterali regionali e multilaterali concernenti i movimenti transfrontalieri intenzionali di organismi viventi modificati, se sono conformi all'obiettivo del Protocollo ed a patto che questi accordi ed intese non addivengano ad un livello di protezione inferiore a quello previsto dal Protocollo. 2. Le Parti s'informano reciprocamente, tramite il Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, su qualsiasi accordo o intesa bilaterale, regionale o multilaterale da esse concluso prima o dopo la data di entrata in vigore del Protocollo. 3. Le disposizioni del Protocollo non hanno alcun effetto sui movimenti transfrontalieri intenzionali che hanno luogo in forza di uno di questi accordi o intese fra le Parti a tale accordo o intesa. 4. Ogni Parte puo' decidere che la sua regolamentazione nazionale si applica a talune importazioni specifiche che le sono destinate e notifica la sua decisione al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art14 · fonte su Normattiva