[1]-PARTI

[2]1. I movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati fra Parti e non Parti devono essere compatibili con l'obiettivo del Protocollo. Le Parti possono concludere accordi ed intese bilaterali, regionali o multilaterali con non-Parti riguardo a tali movimenti transfrontalieri. 2. Le Parti incoraggiano le non-Parti ad aderire al Protocollo ed a comunicare al Centro di Scambio per la prevenzione dei rischi bio-tecnologici, informazioni appropriate sugli organismi viventi modificati, fuorusciti sul loro territorio o che sono oggetto di movimenti a destinazione o in provenienza da zone dipendenti dalla loro giurisdizione nazionale.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art24 · fonte su Normattiva