[1]Articolo IX Disposizioni Finanziarie

[2]1. La tariffa dei contributi al bilancio preventivo del presente Accordo e' determinata dalla Riunione delle Parti nella sua prima sessione. Alle organizzazioni d'integrazione economica regionale non puo' essere richiesto un contributo superiore al 2,5%, per quanto riguarda le spese amministrative. 2. Le decisioni relative al bilancio preventivo, nonche' ogni eventuale modifica della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso. 3. La Riunione delle Parti puo' istituire un fondo addizionale di conservazione, alimentato dai contributi volontari delle Parti o da ogni altra fonte, allo scopo di incrementare i fondi disponibili per la sorveglianza continua, la ricerca, la formazione ed i progetti relativi alla conservazione dei cetacei. 4. Le Parti sono inoltre incoraggiate a fornire un sostegno tecnico e finanziario su base bilaterale o multilaterale per aiutare gli Stati dell'area di ripartizione che sono paesi in via di sviluppo o la cui economia e' in fase di transizione, ad applicare le norme del presente Accordo. 5. Il segretariato dell'Accordo procede periodicamente ad un esame dei potenziali meccanismi destinati a fornire risorse supplementari, in particolare fondi ed assistenza tecnica, per l'attuazione del presente Accordo e presenta le sue conclusioni alla Riunione delle Parti.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artix · fonte su Normattiva