[1]Articolo VIII Comunicazione ed elaborazione di rapporti

[2]Ciascuna Parte:

  • a)designa un punto di contatto ai fini del presente Accordo e ne comunica immediatamente il nominativo, l'indirizzo ed i numeri di telecomunicazione al segretariato dell'Accordo che li trasmettera' senza indugio alle altre Parti ed alle unita' di coordinamento; e b) predispone per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, a partire dalla sua seconda sessione, un rapporto sulla sua attuazione dell'Accordo, con riferimento in modo particolare alle misure di conservazione, alla ricerca scientifica ed alla sorveglianza continuativa che essa ha intrapreso. Lo schema di questi rapporti sara' fissato dalla prima sessione della Riunione delle Parti e riveduto, se del caso, in ogni successiva sessione. Ogni rapporto e' sottoposto al segretariato dell'Accordo almeno centoventi giorni prima della sessione della Riunione delle Parti per la quale e' stato predisposto, ed una copia ne sara' trasmessa senza indugio alle altre Parti dal segretariato dell'Accordo.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artviii · fonte su Normattiva