[1]Articolo III Riunione delle Parti
[2]1. La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo. 2. In consultazione con il Segretariato della Convenzione, il depositario convoca una sessione della Riunione delle Parti al presente Accordo non oltre un anno dopo la data della sua entrata in vigore. In seguito, il segretariato dell'Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, a meno che la Riunione delle Parti non decida diversamente. 3. Il Segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti, su richiesta scritta di almeno due terzi delle Parti. 4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ogni Stato non parte al presente Accordo, i segretariati di altre convenzioni mondiali e regionali o segretariati di accordi interessati inter alia alla conservazione dei cetacei, e le organizzazioni regionali o sub-regionali di gestione della pesca aventi competenza per le specie che frequentano in modo temporaneo o permanente la zona dell'Accordo, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni della Riunione delle Parti. Ogni altra organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata per la conservazione dei cetacei puo' essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti da osservatori, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. Dopo essere stato ammesso ad una sessione della Riunione delle Parti, un osservatore continuera' ad esser ammesso a partecipare alle sessioni seguenti, a meno che almeno un terzo delle Parti non vi si opponga, come minimo trenta giorni prima dell'inizio della sessione. 5. Solo le Parti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un voto. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti dell'Accordo. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non puo' esercitare il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa. 6. Tutte le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate per consenso, salvo diversa disposizione prevista all'Articolo X del presente Accordo. Tuttavia se il consenso non puo' essere ottenuto relativamente alle questioni previste dagli annessi all'Accordo, una decisione puo' essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. In caso di voto, ogni Parte puo' entro centocinquanta giorni, mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, far sapere il suo intento di non applicare tale decisione. 7. Nella sua prima sessione, la Riunione delle Parti:
- a)approva il regolamento interno;
- b)insedia un segretariato dell'Accordo incaricato di assumere le funzioni di segretariato di cui all'articolo IV del presente Accordo;
- c)designa in ciascuna sub-regione, in seno ad una istituzione esistente, un'unita' di coordinamento per agevolare l'attuazione delle misure di cui all'Annesso 2 al presente Accordo;
- d)elegge un Ufficio di Presidenza come previsto all'Articolo VI;
- e)insedia un Comitato scientifico come previsto all'Articolo VII;
- f)decide la presentazione ed il contenuto dei rapporti delle Parti relativi all'attuazione dell'Accordo, come previsti dall'Articolo VIII.
[3]8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:
- a)esamina le valutazioni scientifiche dello stato di conservazione dei cetacei della zona dell'Accordo e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonche' i fattori suscettibili di nuocere loro;
- b)esamina i progressi compiuti e le eventuali difficolta' incontrate per l'attuazione del presente Accordo, in base ai rapporti delle Parti e del segretariato dell'Accordo;
- c)fa delle raccomandazioni alle Parti, se lo ritiene necessario o appropriato e adotta misure specifiche per migliorare l'efficacia del presente Accordo;
- d)esamina ogni proposta e prende ogni decisione di emendamento del presente Accordo che ritiene necessaria;
- e)adotta un bilancio preventivo per l'esercizio successivo e decide di ogni questione relativa alle norme finanziarie del presente Accordo;
- f)esamina le norme relative al segretariato dell'Accordo, alle unita' di coordinamento ed al Comitato scientifico;
- g)adotta un rapporto che sara' comunicato alle Parti del presente Accordo, nonche' alla Conferenza delle Parti della Convenzione;
- h)determina di comune accordo, la data ed il luogo della prossima riunione a titolo provvisorio; i)tratta di ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 3 marzo 2005
