fine di promuovere e monitorare la cooperazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Congiunta. Le Parti Contraenti si notificheranno i membri designati per la Commissione Congiunta attraverso i canali diplomatici. La Commissione congiunta terra' delle riunioni, quando necessario, su iniziativa di una delle Parti Contraenti. La Commissione terra' le sue riunioni alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Cipro.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;274~accordo-art11 · fonte su Normattiva