Le Parti istituiscono una Commissione Congiunta che garantisce l'attuazione dell'Accordo e negozia programmi esecutivi pluriennali. Gli incontri di questa Commissione saranno convocati attraverso canali diplomatici, e si terranno, alternativamente, a Damasco e a Roma.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;38~accordo-art14 · fonte su Normattiva