Parte Contraente puo' rifiutare in tutto o in parte o. puo' subordinare l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui tale richiesta limiti la propria sovranita' nazionale, metta in pericolo la propria sicurezza o i propri interessi fondamentali, o violi le proprie leggi nazionali.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;274~accordo-art12 · fonte su Normattiva