Parte Contraente puo' rifiutare in tutto o in parte o. puo' subordinare l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui tale richiesta limiti la propria sovranita' nazionale, metta in pericolo la propria sicurezza o i propri interessi fondamentali, o violi le proprie leggi nazionali.
Testo vigente dal 3 gennaio 2006
