fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, gli organi competenti delle Parti Contraenti all'esecuzione dell'Accordo:
- a)si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonche' su qualsiasi altra notizia utile alle indagini;
- b)su richiesta di una delle Parti potranno essere adottate misure operative e altre misure autorizzate dalla normativa nazionale della Parte Contraente richiesta;
- c)si informeranno sulle rispettive esperienze, sulle tecniche d'investigazione, sull'applicazione dei metodi di lavoro;
- d)si scambieranno esperti in materia di criminalita' organizzata per lo studio delle piu' recenti innovazioni sulle tecniche criminali nonche' sulle attrezzature e sui metodi usati per combattere la criminalita';
- e)si scambieranno informazioni, utili ai fini investigativi, in ordine agli intestatari ed usuari delle utenze telefoniche, sia di tipo fisso che mobile, connesse alle attivita' della criminalita' organizzata: Inoltre la cooperazione tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti includera':
- a)lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative relative agli atti criminali descritti nel presente Accordo;
- b)lo scambio di informazioni sui proventi derivanti da tali atti criminali;
- c)lo scambio di informazioni sulle persone scomparse o ricercate;
- d)l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione specialistica.
Testo vigente dal 3 gennaio 2006
