organi competenti delle Parti Contraenti alla esecuzione dell'Accordo, garantiranno la protezione delle informazioni, in conformita' con le proprie legislazioni nazionali e con le modalita' di cui all'articolo 8. In caso di divulgazione o rischio di divulgazione di informazioni riservate ciascuna Parte Contraente informera' immediatamente l'altra Parte circa l'evento e le circostanze rilevanti. La notifica dovrebbe includere le conseguenze dell'evento e le misure adottate per prevenire future divulgazioni.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;274~accordo-art6 · fonte su Normattiva