[1]Forme di cooperazione
[2]1. Le forme di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono comprendere lo scambio di:
- a)informazioni sui reati, gruppi criminali organizzati e soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
- b)informazioni per la ricerca di persone che si sottraggono agli organismi preposti alle indagini preliminari, ai giudici per le indagini preliminari e ai tribunali, e di persone che sfuggono alla punizione di carattere penale, persone scomparse, nonche' misure tese ad identificare le persone o i cadaveri non identificati;
- c)informazioni relative al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori, al commercio internazionale di tali sostanze, compreso il commercio tramite Internet, alle persone fisiche e giuridiche che vi partecipano, nonche' ai risultati delle analisi condotte sui campioni di droga sequestrata, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori;
- d)informazioni e dati sui soggetti autori di reato che sono di reciproco interesse o operanti sui territori dei rispettivi paesi;
- e)informazioni sugli strumenti legislativi, scientifici e tecnologici per il contrasto della criminalita';
- f)informazioni sui metodi utilizzati per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere dello Stato;
- g)informazioni per combattere la pedopornografia online e la criminalita' informatica;
- h)esperienze nella lotta alla criminalita', in particolare sulle migliori prassi dell'analisi criminale, sull'uso di sistemi e metodi moderni, sui mezzi tecnici e le nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta alla criminalita';
- i)informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorita' competenti, possibile scambio di esperienze, organizzazione di corsi di formazione, formazione, addestramenti, seminari e altre attivita';
- j)altre informazioni di interesse reciproco per le Parti.
Testo vigente dal 20 dicembre 2023
