[1]1. Per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco, i dazi doganali all'importazione nella Comunita' sono ridotti nelle proporzioni seguenti:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le Parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalita'.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
