[1]1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. Il Marocco ha facolta' d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunita'.
[2]Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
