[1]1. Negli scambi tra la Comunita' e il Marocco non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.

[2]2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

[3]3. La Comunita' e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art19 · fonte su Normattiva