Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI e' compilato dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle eguali e' redatto l'Accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostate oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m quadro. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. E' redatto un formulario EUR. 2, per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
