EUR. 2 1. Fatto salvo l'articolo 15, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu puo' essere dimostrato mediante un formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo. 2. Il formulario EUR. 2 e' compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato, in base al presente protocollo. 3. Viene compilato un formulario EUR. 2 per ogni spedizione. 4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR. 2 fornisce, su richiesta, alle autorita' doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario. 5. Le disposizioni degli articoli 22, 23 e 27 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR. 2.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
