La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
