[1]informativa e dichiarazione

[2]1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio doganale competente dello stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunita', prende in considerazione la dichiarazione il cui modello figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore dello stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti, o su un allegato della medesima.

[3]2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato VII, per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni complementari.

[4]3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e' rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, nei casi di cui al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 per tali prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art23 · fonte su Normattiva