1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'Accordo. 2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorita' doganali hanno la facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile. 3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee. 4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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