Art. 5 (Convenzione)
[1]D'INFORMAZIONI
[2]Le Parti trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita dall'articolo 6, tramite il segretariato, le informazioni sulle misure che esse hanno adottato in applicazione della presente Convenzione e dei protocolli di cui sono parti, la forma e frequenza di tali rapporti essendo stabilite dalle riunioni delle Parti agli strumenti considerati.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
