dal permesso di lavoro 1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di permesso di lavoro stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera. 2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare nello Stato di residenza altra attivita' privata a carattere lucrativa. In conformita' aI comma 1 del presente Articolo essi sono esenti dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il collocamento al lavoro. 3. Le persone di cui al comma 2 del presente Articolo sono obbligate a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari a meno che', non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art25 · fonte su Normattiva