degli atti e dei documenti consolari Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonche' la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le formalita' richieste in materia da detto Stato.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art44 · fonte su Normattiva