di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali I funzionari consolari hanno il diritto di:
- a)trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato;
- b)rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;
- c)ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
- d)rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza;
- e)affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
- f)effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.
Testo vigente dal 4 gennaio 2006
