I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278~protocollo-n-1-art16 · fonte su Normattiva