Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito dell'Associazione, sulla base, tra l'altro, di una relazione annua sottopostagli dalla Commissione in merito alla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Questa relazione tiene conto dell'esperienza acquisita e dei contatti con gli Stati associati previsti all'articolo 23. Essa e' elaborata di concerto con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima ed espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto per natura del finanziamento e per Stati beneficiari. La relazione mette infine in evidenza eventuali disparita' ed altre imperfezioni costatate, tenuto conto in particolare dei principi di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art29 · fonte su Normattiva