1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari. 2. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio dei Ministri una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. Redatta in collaborazione con la Banca, per le parti che la riguardano, la relazione viene inviata al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6. Essa espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento e per Stato beneficiario, nonche' i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi. 3. A queste informazioni sono allegati i risultati dei lavori del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 108, paragrafo 6 sui problemi generali relativi al miglioramento dell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' le relazioni elaborate da gruppi di esperti che possono essere incaricati periodicamente dal Consiglio dei Ministri di studiare le cause di eventuali difficolta' o blocchi esistenti da ambo le parti ed i mezzi per eliminarle. 4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio dei Ministri definisce la politica e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni sulle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono attuare per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art119 · fonte su Normattiva