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Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato B sono inquadrate nell'IRI o nell'ENI con le modalita' prescritte dal quinto e dal sesto comma dell'articolo precedente. Gli enti di gestione sono abilitati ad alienare le predette partecipazioni, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali e salvo diversa indicazione dei piani di settore. Gli interventi per la ristrutturazione, previsti dai programmi di cui all'articolo 2, sono posti in essere, dall'IRI o dall'ENI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso degli interventi e successivamente ad essi le partecipazioni azionarie possono essere cedute a condizione che si tenga conto, nella determinazione del prezzo, delle somme erogate per la ristrutturazione. Il corrispettivo delle cessioni di cui al comma precedente e le somme comunque erogate all'IRI e all'ENI in applicazione della presente legge sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2.

Testo in vigore dal 16 giugno 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-15;279~art3 · fonte del testo