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Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato B sono inquadrate nell'IRI o nell'ENI con le modalita' prescritte dal quinto e dal sesto comma dell'articolo precedente. Gli enti di gestione sono abilitati ad alienare le predette partecipazioni, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali e salvo diversa indicazione dei piani di settore. Gli interventi per la ristrutturazione, previsti dai programmi di cui all'articolo 2, sono posti in essere, dall'IRI o dall'ENI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel corso degli interventi e successivamente ad essi le partecipazioni azionarie possono essere cedute a condizione che si tenga conto, nella determinazione del prezzo, delle somme erogate per la ristrutturazione. Il corrispettivo delle cessioni di cui al comma precedente e le somme comunque erogate all'IRI e all'ENI in applicazione della presente legge sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2.
Testo in vigore dal 16 giugno 1978 al 22 dicembre 2008
