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Il comitato di liquidazione provvede, con i ricavi delle alienazioni di cui all'articolo precedente, con le somme stanziate dall'articolo 7 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, nonche' con le somme stanziate dal successivo articolo 8, alla liquidazione dei rapporti di cui all'articolo 4 del decreto-legge medesimo, nonche' in particolare:

  • a)alla sistemazione dell'indebitamento del soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche - EGAM, della Societa' italiana miniere - Italminiere societa' per azioni, della SIMATES societa' per azioni, della SIAS societa' per azioni e della Societa' iniziative e sviluppo di attivita' industriali - ISAI societa' per azioni;
  • b)alla erogazione delle somme necessarie ad assicurare, per il tempo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione della attivita' delle societa' di cui al precedente articolo 4, nonche' la liquidazione delle societa' medesime, previa copertura delle perdite maturate fino alla data della liquidazione;
  • c)alla erogazione delle somme necessarie a ripianare le ulteriori perdite delle societa' di cui agli articoli 2, 3 e 4 nell'anno 1977;
  • d)alla erogazione delle somme necessarie alla liquidazione dei rapporti di debito esistenti tra le societa' inquadrate, direttamente o indirettamente, nel gruppo EGAM.

Testo in vigore dal 16 giugno 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-15;279~art5 · fonte del testo