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All'onere di lire 1.212 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 40 miliardi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, cosi' come convertito in legge con l'articolo 1 della presente legge; quanto a lire 350 miliardi, in conformita' dell'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e, quanto a lire 822 miliardi, mediante ulteriori operazioni di ricorso al mercato finanziario, da effettuare in ragione di lire 90 miliardi nell'anno 1978, di lire 330 miliardi nell'anno 1979, di lire 102 miliardi nell'anno 1980, di lire 126 miliardi nell'anno 1981 e di lire 174 miliardi nell'anno 1982. Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o a lungo termine, a cio' autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure nella forma di emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata di capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fara' fronte, nell'anno 1978, mediante una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie predette. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 giugno 1978 al 22 dicembre 2008
