[1]Articolo VII
[2]Notifica delle nomine
[3]Il Segretariato informera' il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso la sede di Bolzano. Inoltre, il Segretariato inviera' di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona e' un cittadino italiano o residente permanente in Italia. Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Segretariato dovra' fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unita' di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Segretariato ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
