[1]Articolo XVII

[2]Revisione e cessazione

[3](a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti. (b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potra' essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~accordo-artxvii · fonte su Normattiva