[1]e scadenza (1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato - ed entrera' in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Restera' in vigore per un periodo di 10 anni e sara' automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte dodici mesi prima della sua scadenza. Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi. (2) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli 1-12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di cessazione del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 22-03-00, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, fara' fede il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLO REPUBBLICA ITALIANA STATO DEL QATAR

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;331~accordo-art14 · fonte su Normattiva